I.I IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA: COS’è LA LEGGE 110/2014?

Fino al 2014 le nostre professioni (o future professioni) di fatto in Italia non esistevano, non erano riconosciute dallo Stato a livello legislativo (con alcune, molto parziali, eccezioni). Grazie al lavoro e all’impegno, in particolare, di alcune associazioni professionali, è stata approvata nel giugno 2014 una legge che va ad intaccare e cambiare, speriamo per sempre, questa situazione.

La cosiddetta “Legge Madia”, ufficialmente legge n.110 del 22 luglio 2014, approvata dal Senato in data 25 giugno 2014, introduce delle novità importanti per quanto riguarda il settore degli operatori dei Beni Culturali: per la prima volta, figure professionali quali archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte vengono istituzionalmente e legalmente riconosciute a integrazione del Testo Unico del 2004 tramite un apposito articolo, il 9 bis.

Tuttavia, a due anni di distanza dall’approvazione della Legge, non sono stati ancora redatti i decreti attuativi contenenti i criteri per la definizione dettagliata dei requisiti professionali di ogni categoria (che secondo la legge dovevano essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa), elemento imprescindibile per decretare chi possa svolgere le suddette professioni e chi no, e per la realizzazione degli elenchi nazionali istituiti dalla legge in questione.

La Legge infatti non specifica i requisiti per accedere agli elenchi nazionali, dicendo esplicitamente che questi saranno stabiliti in un apposito decreto, da scriversi una volta sentiti i soggetti interessati (Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università   e   della Ricerca, Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di  Bolzano,   le  rispettive   associazioni   professionali, individuate ai sensi  dell’articolo  26  del  decreto  legislativo  9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della  legge  14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali  e  imprenditoriali maggiormente rappresentative, per  gli  ambiti  e  nei  limiti  delle rispettive competenze). Purtroppo, tra i soggetti interessati, il mondo dell’Università è rappresentato solo dal Miur, escludendo quindi dai tavoli la componente studentesca e dei soggetti in formazione in genere, che dovrebbero rappresentare i professionisti del prossimo futuro. Inoltre prevede di sentire associazioni professionali (individuate ai sensi della legge 4/2013) e organizzazioni imprenditoriali  e sindacali maggiormente rappresentative, dimenticando che per alcuni degli ambiti professionali elencati non esistono associazioni professionali che rientrino nella 4/2013, né organizzazioni sindacali o imprenditoriali rappresentative.  Dunque al momento non vi è alcuna certezza riguardo i requisiti per l’accesso alla professione che il decreto prevederà, né su chi effettivamente sarà sentito dal Ministero per decidere i requisiti stessi.

Non solo: il testo della legge, che appare colpevolmente ambiguo, dice che i professionisti presenti negli elenchi devono essere in possesso dei suddetti requisiti, ma al comma 3 scrive “l’assenza dei professionisti […] dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione”; al contrario, non specifica mai che tali requisiti siano vincolanti per lo svolgimento della professione, lasciando trasparire che, se per lo svolgimento della professione non è vincolante l’iscrizione agli elenchi, non lo siano di conseguenza neppure i requisiti.

Noi chiediamo con forza che tali requisiti siano sempre e comunque, sia nel pubblico sia nel privato, vincolanti per poter svolgere le professioni elencate e sosteniamo che ciò sia la base imprescindibile di qualsiasi tipo di rivendicazione in questo ambito: è una premessa fondamentale per disinnescare pratiche degenerative, come l’utilizzo del volontariato in sostituzione del lavoro retribuito o l’impiego di manodopera non qualificata (e quindi anche meno costosa) per svolgere mansioni specialistiche.

La nostra campagna da qui è partita, da qui abbiamo deciso di lavorare insieme per un obiettivo comune: le regolamentazione dell’accesso alle professioni. Le sette professioni riconosciute dalla legge in questione occuperanno parecchio spazio in questo documento, insieme ad alcune proposte riguardo i requisiti professionali, ma non ci fermeremo lì: come detto, è solo un punto di partenza, e ci sono tanti altri problemi, e tante altre professioni che, come scontato, non saranno risolti con tale legge. E vanno affrontati, insieme.


2 Comments

VERSO IL RICONOSCIMENTO – MI RICONOSCI? Sono un professionista dei beni culturali · 30/05/2016 at 18:02

[…] I.I IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA: COS’è LA LEGGE 110/2014? […]

PARTE I: INVESTIMENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE, UN’UTILE URGENZA – MI RICONOSCI? Sono un professionista dei beni culturali · 30/05/2016 at 18:10

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