La mattina del 6 maggio 2019 abbiamo trasmesso alla Commissione Cultura di Camera e Senato il nostro parere sulla bozza di decreti attuativi della legge 110/2014, dopo circa dieci giorni di dibattito interno al nostro collettivo.

Abbiamo deciso di condividere con voi l’intero testo del parere, pur consci della sua parzialità e dei dubbi che potrà sollevare: non poteva essere altrimenti di fronte a un decreto di 181 pagine che ha avuto una gestazione di cinque anni.

Scriviamo qui solo poche righe introduttive.

Per chi non lo sapesse, la legge 110/2014 ha riconosciuto 7 professioni dei beni culturali, ma fino alla pubblicazione dei decreti attuativi (in ritardo di 4 anni e mezzo rispetto a quanto previsto dalla legge stessa) rimane inefficace. Il nostro collettivo non ha contribuito in nessun modo alla scrittura e alla promulgazione di quella legge: nasciamo anzi, tra 2014 e 2015, proprio sulla spinta di quella legge, che i nostri fondatori vedevano manchevole in diversi punti, con la volontà esplicita di ottenere dei buoni e comprensivi decreti attuativi.

Nel 2016 tuttavia, nei primi mesi dopo la nostra nascita, abbiamo potuto visionare le bozze dei decreti attuativi che in quel momento (con due anni di ritardo!!) venivano per la prima volta redatte: abbiamo fatto proposte di modifica e miglioramento, alcune delle quali sono state accolte, altre no. Oltre a noi sono state consultate decine di altre associazioni in quella fase. Per qualche motivo insondabile, tra 2017 e inizio 2019 non c’è stato alcun reale avanzamento: due settimane fa abbiamo dunque preso visione, dopo tre anni, delle nuove bozze. Che, con nostro grande stupore, contengono ancora alcuni dei grossi problemi riscontrati tre anni fa.

Nonostante questa premessa, nonostante quella legge riconosca solo alcune delle nostre professioni, nonostante abbia una formulazione che non rende affatto chiaro quanto e come saranno vincolanti i requisiti per poter svolgere la professione, abbiamo ritenuto di premere per la pubblicazione e l’approvazione di questi decreti nel minor tempo possibile (pur chiedendo alcune modifiche urgenti, vedere il documento). Questo perché riteniamo che l’attivazione di questi elenchi professionali e la pubblicazione dei requisiti possano costituire (eliminati alcuni dei problemi che sotto elenchiamo) un importante passo in avanti, pur con tutti i distinguo del caso: nel nostro collettivo ci sono tanti pareri diversi su questo o quell’aspetto dei decreti, e noi siamo solo una delle decine di realtà che sono state ascoltate.

Sì, non ci piacciono tante cose, non ci piace che si chieda una comprovata esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studio, non ci piacciono le tre fasce previste per ognuno dei profili, ma questo è dovuto al fatto che noi vorremo dei corsi di laurea qualitativi e formativi come titolo unico di accesso alla professione. Oggi non è così, purtroppo, oggi esiste il 3+2, oggi esistono dei corsi postlaurea a pagamento come titolo per partecipare ai concorsi ministeriali, oggi esistono tante realtà formative diverse: i requisiti devono tenere conto di questa realtà e tentare di ordinarla, noi invece dobbiamo lottare per cambiarla. Come vedrete, nel nostro parere ci sono diverse richieste di miglioramento, e una esplicita richiesta di vincolare la pubblicazione dei decreti all’aggiornamento e superamento della legge.

Ma su certe cose abbiamo deciso di accontentarci del punto a cui si è arrivati: una soluzione di compromesso, necessaria e comunque migliorativa. In alcuni casi. In altri no, affatto, e lo abbiamo scritto nel parere: contiamo che quei passaggi siano modificati in fretta.

Con queste premesse, buona lettura.

Testo del documento inviato alle Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione

Introduzione

Il collettivo Mi Riconosci? riscontra con piacere che si è arrivati a un decreto coerente nella sua impostazione e, pur da noi condiviso non in tutti gli aspetti, accettabile. Sappiamo come la legge, ereditata dai precedenti governi, pur nella sua positività sia manchevole e vada presto superata, per non rischiare di discriminare le professioni non incluse nella stessa.

Comprendiamo anche che questi decreti avessero l’arduo compito di trovare un ordine (dei requisiti condivisi in tutta Italia) nel caos attuale, particolarmente evidente per professioni come l’antropologo fisico. Comprendiamo allo stesso modo come questi decreti avessero il dovere di fotografare e ordinare il reale, non di migliorarlo. Eppure ci sentiamo di sottolineare che sia necessario partire da questi decreti per arrivare il prima possibile a un sistema più ordinato, in cui la Laurea Magistrale per ognuna delle professioni sia il requisito basilare e unico per l’accesso, e che veda i corsi post-laurea come titoli aggiuntivi: così è in tutta Europa.

Per il futuro, auspichiamo una maggiore collaborazione tra MiBAC e MIUR: attivare un corso di laurea magistrale in Antropologia Fisica e uniformare il numero di CFU in attività pratiche nei corsi di laurea della stessa classe appare urgente e importante. Per il momento, invece, auspichiamo una pronta pubblicazione dei decreti.

Tuttavia, perché questo decreto sia migliorativo della situazione attuale, vi sono alcuni cambiamenti imprescindibili da apportare oggi, prima della pubblicazione: oltre ad alcune divergenze per quanto riguarda l’impostazione generale, nei requisiti di accesso ad alcune delle professioni riscontriamo grosse mancanze o errori, che possono però essere rapidamente cassati e risolti. Serve poi, in generale, coerenza nei profili professionali, troppo spesso assente: vediamo profili, in questa bozza, in cui tra i requisiti di accesso vi sono 12 mesi di esperienza professionale, per altri 18, per altri nessuno. Tirocini curricolari riconosciuti e non. E via discorrendo. Serve arrivare a requisiti simili per situazioni simili.

Elenchiamo a seguire i cambiamenti da apportarsi con urgenza, restando a disposizione.

 

Cambiamenti necessari nel decreto

Art.4 comma 7: sostituire “certificazione” con “attestazione”

Art. 7, modificare testo come segue:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 6, è nominata, con decreto del competente Direttore Generale, una Commissione per ognuno degli elenchi professionali istituiti, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi di cui all’articolo 1.

  1. Ogni commissione è composta da almeno quattro membri individuati tra il personale del Ministero e personale esterno di comprovata esperienza.
  2. Le Commissioni si riuniscono, anche in via telematica, almeno ogni due mesi, e, nel primo anno di attività, settimanalmente.
  3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri per l’Amministrazione.”

La mancata modifica di questo articolo renderebbe difficilissimo il riconoscimento a tutti i professionisti che non possiedono un’associazione professionale di riferimento ai sensi della legge 4/2013: sono quattro delle sette professioni contenute nella legge.

Infine si chiede di inserire un articolo aggiuntivo (10bis?) che vincoli alla pubblicazione di questi decreti l’attivazione dell’iter parlamentare che deve portare, entro 6 mesi, all’inserimento nella legge 110/2014 di tutte le professioni oggi non incluse (Paleontogi, Mediatori museali, Esperti di informatica applicata ai beni culturali, Musicologi, Manager del Patrimonio culturale), sottolineando la parzialità della legge e la necessità di un suo urgente aggiornamento.

Cambiamenti necessari nei profili

In tutti i profili: riconoscere tutti i tirocini curriculari effettuati in tutta l’esperienza formativa universitaria, ed equipararli all’esperienza professionale post lauream. In questo modo si tutela chi ha acquisito più esperienza professionale prima della laurea.

Antropologo fisico

I profili degli antropologi necessitano profonde modifiche per quanto riguarda i requisiti d’accesso,  in particolare prevedendo specifici CFU, come per gli altri profili. In ordine:

III FASCIA
Laurea triennale in (L1) Beni Culturali, (L13) Scienze Biologiche, (L23) Scienze Tecnologie per l’Ambiente (ex Scienze Naturali), Scienze geologiche (L-34), con almeno 40 CFU nei seguenti SSD (e elaborato finale sostenuto negli stessi):
BIO/05; BIO/07; BIO/08; BIO/16; GEO/01; GEO/04; MED/04; MED/08; MED/02

INTEGRATA DA
almeno 12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale, su modello delle professioni come Archeologo.

II FASCIA
Laurea quinquennale in Biologia o quadriennale in Scienze Naturali, con svolgimento della tesi di laurea in una disciplina del SSD BIO 08, Laurea Specialistica o Magistrale in (LM1) Antropologia Culturale e Etnologia, (LM2) Archeologia, (LM6) Biologia, (LM9) Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche (fascia: Scienze Umane e Politiche Pubbliche), (LM11) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (fascia:Scienze della Terra e della Natura), (LM41) Medicina e Chirurgia (fascia:Scienze Umane e Politiche Salute e Management Sanitario), (LM55) Scienze Cognitive (fascia: Scienze Neurologiche e Cognitive), (LM60) Scienze della Natura (fascia: Discipline Biologiche), (LM74) Scienze e tecnologie geologiche, (LM75) Scienze Tecn. del Territorio (fascia: Discipline Biologiche), e con tesi in Antropologia e Paleoantropologia o comunque in una disciplina del SSD BIO 08, e con un numero di crediti minimo pari a 60 CFU nei seguenti settori:
BIO/05; BIO/07; BIO/08; BIO/16; GEO/01; GEO/04; MED/04; MED/08; MED/02

Integrata da almeno 12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale.

Riteniamo che le equipollenze citate nel testo per questa fascia siano accettabili e condivisibili, pur sottolineando la difficoltà nel rintracciare Master di II livello in quei settori.

I FASCIA

Laurea quinquennale in Biologia o quadriennale in Scienze Naturali, con svolgimento della tesi di laurea in una disciplina del SSD BIO 08, Laurea Specialistica o Magistrale in (LM1) Antropologia Culturale e Etnologia, (LM2) Archeologia, (LM6) Biologia, (LM9) Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche (fascia: Scienze Umane e Politiche Pubbliche), (LM11) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (fascia:Scienze della Terra e della Natura), (LM41) Medicina e Chirurgia (fascia:Scienze Umane e Politiche Salute e Management Sanitario), (LM55) Scienze Cognitive (fascia: Scienze Neurologiche e Cognitive), (LM60) Scienze della Natura (fascia: Discipline Biologiche), (LM74) Scienze e tecnologie geologiche, (LM75) Scienze Tecn. del Territorio (fascia: Discipline Biologiche), e con tesi in Antropologia e Paleoantropologia o comunque in una disciplina del SSD BIO 08, e con un numero di crediti minimo pari a 60 CFU nei seguenti settori:
BIO/05; BIO/07; BIO/08; BIO/16; GEO/01; GEO/04; MED/04; MED/08; MED/02

Integrata da almeno 12 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale e dal conseguimento del Dottorato di ricerca in discipline Antropologiche o Paleoantropologiche. Sempre su modello del profilo per l’Archeologo, anche in questo caso saranno accettati quei tirocini svolti nell’ambito della formazione di terzo livello afferenti alle attività caratterizzanti il profilo, al fine di conteggiare i mesi lavorativi necessari alla richiesta di accesso a questa fascia.

Anche in questo caso riteniamo che le equipollenze citate nel testo per questa fascia siano accettabili e condivisibili, sottolineando di nuovo la difficoltà nel rintracciare Master di II livello in quei settori.

Archeologo

I profili sono completi, i requisiti coerenti e, arrivati a questo punto, non chiediamo ulteriori modifiche, se non quella di equiparare, per tutte e tre le fasce, i tirocini curricolari all’esperienza professionale postlaurea (come previsto per altri profili).

Archivista

Come già segnalato da ANAI, nel decreto troviamo lo stesso testo di una bozza di tre anni fa, con requisiti non rispondenti alla situazione reale. Aspettiamo di vedere il nuovo testo.

Bibliotecario

I requisiti proposti sono del tutto irricevibili e necessitano una profonda revisione.

La LM/5 Archivistica e Biblioteconomia con 24 CFU in materie biblioteconomiche deve essere il requisito fondamentale, con gli altri a rappresentare alternative: in questa bozza questa laurea non è neppure menzionata.

Sono da cassarsi le espressioni “o, in aggiunta alla laurea, almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati”: oltre alla contraddizione tra “o” e “in aggiunta”, non si comprende quali siano questi soggetti abilitati e come tali soggetti non precisati possano erogare corsi paragonabili a un corso di laurea (p. 101).

Non si comprende poi perché, in netta contraddizione con tutti gli altri profili, ai bibliotecari non sia richiesta esperienza professionale.

Infine, in questa bozza, i requisiti per la II e la III fascia sono uguali (immaginiamo trattarsi di errore di copiatura).

Di fronte a requisiti così grossolanamente irricevibili, rimandiamo alla nostra proposta inviata nel 2016, citiamo da quel documento:

III FASCIA (EQF 8)

Si propone di modificare il requisito proposto come segue: “Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento in Lettere o laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia o in altri ambiti umanistici (legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3), con almeno 48 CFU e tesi di laurea in discipline biblioteconomiche, e con almeno 18 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale  (inclusi tirocini formativi e stage sia curriculari che extra-curriculari e attività svolte in regime di libera professione), più diploma di specializzazione o master universitario di primo o secondo livello o dottorato di ricerca in ambito biblioteconomico, o diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia (corso annuale). L’attività formativa e/o professionale deve essere riconosciuta e attestata, in base ai rispettivi ambiti di competenza, da Biblioteche pubbliche statali e non statali.”

In alternativa, in aggiunta al requisito proposto nel documento, e solo per le persone laureate entro la fine del 2015, proponiamo che sia introdotta la seguente possibilità: “Diploma di laurea quadriennale in Beni culturali o Lettere o Filosofia o Giurisprudenza o Scienze politiche o in altri ambiti umanistici o diploma di laurea in Beni culturali o Lettere o Filosofia o Giurisprudenza o Scienze politiche o in altri ambiti umanistici (legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3) con almeno 48 CFU in discipline biblioteconomiche, o laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia (LM/5) con almeno 48 CFU in discipline biblioteconomiche, o il Diploma rilasciato dalla Scuola di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica dell’Archivio Segreto Vaticano o diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, più almeno 48 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza professionale (nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti nel corso del percorso formativo), nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo.”

II FASCIA (EQF 7)

Il requisito proposto risulta poco conforme agli altri profili professionali e al livello EQF 7, nonché quasi sovrapponibile a quello di fascia III nella prima parte del paragrafo. Si propone di modificarlo e semplificarlo come segue:

“Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento in Lettere o laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia o in altri ambiti umanistici (legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3), con almeno 48 CFU e tesi di laurea in discipline biblioteconomiche, unitamente ad almeno 12 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale (inclusi tirocini formativi e stage sia curriculari che extracurriculari). L’attività formativa e/o professionale deve essere riconosciuta e attestata, in base ai rispettivi ambiti di competenza, da Biblioteche pubbliche statali e non statali.”

In alternativa, e solo per le persone laureate entro il dicembre 2015, si propone il seguente requisito: “Diploma di Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica esistente presso gli Archivi di Stato, unitamente ad almeno 24 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale come bibliotecario (inclusi tirocini formativi e stage sia curriculari che extra-curriculari). L’attività formativa e/o professionale deve essere riconosciuta e attestata, in base ai rispettivi ambiti di competenza, da Archivi di Stato o Soprintendenze archivistiche.”

I FASCIA (EQF 6)

Si propone la seguente modifica: “laurea triennale in Beni culturali (L1) o Lettere (L-10) o Storia (L-42) o Metodologie informatiche per le Discipline Umanistiche (L-43) o in altri ambiti umanistici (legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3), con almeno 24 CFU e tesi di laurea in discipline biblioteconomiche, unitamente ad almeno 12 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale (inclusi tirocini formativi e stage sia curriculari che extra-curriculari e attività svolte in regime di libera professione). Relativamente all’esperienza professionale, l’attività deve essere riconosciuta e attestata, in base ai rispettivi ambiti di competenza, da Biblioteche pubbliche statali e non statali.”

Demoetnoantropologo

I requisiti richiesti sono accettabili e coerenti con i profili simili (archeologo e diagnosta) caratterizzati da una Laurea Magistrale specifica.

Tuttavia, il profilo, nelle attività caratterizzanti, non descrive il demoetnoantropologo in tutti i suoi aspetti e compiti professionali, ma solo il demoetnoantropologo che gravita intorno ai beni culturali o museali: questo potrebbe creare problemi legati al riconoscimento di una professione molto parziale rispetto a quella realmente praticata.

Esperti di diagnostica applicata ai beni culturali

Necessario specificare un numero minimo di 24 CFU nei settori L-ART e/o L-ART nel computo dei 96 CFU aggiuntivi previsti per la prima e seconda fascia e dei 30 CFU per la terza fascia per le classi di lauree elencate diverse dalla LM-11 (ex 12/S) e dalla L-43 (ex 41). La conoscenza dei settori storico-artistici è requisito caratterizzante per l’attività del diagnosta e non prescindibile. Difatti, la mancata individuazione di questa soglia minima non garantisce l’indispensabile conoscenza di base dei manufatti su cui dover lavorare, dei loro materiali costituenti e delle tecniche artistiche impiegate, tutte informazioni imprescindibili che l’operatore deve avere per una corretta e consapevole individuazione dei punti di campionamento e dell’interpretazione dei dati acquisiti.

Storico dell’arte

Sorprende trovare per lo storico dell’arte requisiti tanto diversi, nella strutturazione, rispetto alle altre professioni (archeologo, demoetnoantropologo, diagnosta) che prevedono una Laurea Magistrale specifica e caratterizzante. Necessario dunque uniformare i requisiti di accesso alle professioni sopracitate. Le discordanze più evidenti riguardano la I fascia, nella quale si elencano una lunga serie di alternative al percorso “Laurea Magistrale+corso postlauream” non previste per nessun altro dei profili (p.161).

Il riferimento a cinque anni  di esperienza lavorativa come docente (tra le alternative pochi punti prima si parla di 7 anni di docenza con la classe di concorso a061, è un’ evidente discordanza) va eliminato nel requisito di accesso alternativo alla prima fascia poichè non può essere sostitutivo ad esperienza professionale in istituzioni culturali, non può in ogni modo essere equiparato  ai post lauream indicati (scuola di specializzazione, dottorato, master II livello).

Nella II fascia si richiedono 96 CFU oltre alla Laurea Magistrale, richiesta non coerente con gli altri profili.


1 Comment

Decreti attuativi ed elenchi professionali: un’amara occasione persa, ma anche un nuovo inizio. – MI RICONOSCI? Sono un professionista dei beni culturali · 04/06/2019 at 17:29

[…] noi il 7 maggio (meno di un mese fa) abbiamo pubblicato un lungo parere sulla bozza che era stata fatta circolare, un parere critico ma tutto sommato ottimista, che recitava “Per il momento auspichiamo una […]

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