La cultura è lavoro:

FAGLIELA PAGARE!

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[N.B.  (tra parentesi le parti che si propone di eliminare) , in rosso le proposte di integrazione]

Legge Ronchey (4/1993). Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato

Art. 3

1. (Per assicurare l’apertura quotidiana, con orari prolungati) Per coadiuvare il personale dell’amministrazione dei beni culturali e ambientali operante in (, di) musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

(1 bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell’amministrazione dei beni culturali e ambientali)

1 ter. Il personale volontario operante in un determinato istituto pubblico ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1 non può mai superare in numero il personale operante nel medesimo istituto con regolare contratto di lavoro.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Stando quanto riportato al comma 1 del presente articolo, il personale volontario non può in nessun caso occuparsi di attività riguardanti la conservazione, la promozione, la valorizzazione, la catalogazione, lo studio e l’inventariazione del patrimonio culturale, archivistico e librario, e qualsiasi tipo di attività educativa.

Codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo, testo coordinato 22/01/2004 n° 42, G.U. 24/02/2004

Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali (o di volontariato), dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito della sostenibilità economica (delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

D.P.R. 10 novembre 1966 n. 1356, Regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali

6. Volontari. Possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle biblioteche pubbliche statali e nelle soprintendenze bibliografiche volontari individuati ai sensi della legge 4/1993 (coloro che intendono partecipare ai concorsi per posti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva). Le ammissioni sono autorizzate dal Ministero su domanda degli interessati, redatta ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sentito il parere del capo dell’istituto bibliografico presso il quale l’aspirante desidera prestare servizio. Il lodevole servizio prestato per un periodo non minore di sei mesi, in modo regolare e continuativo, non è in nessun modo equiparato a un servizio lavorativo (è valutato, nei concorsi per le carriere suddette, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli 7 e 11).

7. Concorso per la carriera direttiva. Per la ammissione al concorso a posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesta una laurea rilasciata da una Università o da un Istituto d’istruzione universitaria della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica o scientifica o dell’abilitazione magistrale. L’esame di concorso consta delle seguenti prove: Prove scritte: a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana; b) traduzione, con l’aiuto del dizionario, dal latino o dal greco, a scelta del candidato; c) traduzione, con l’aiuto del dizionario, dal francese dall’inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. Prova orale: a) nozioni di storia del libro, di bibliografia generale e biblioteconomia; b) elementi di diritto civile (limitatamente a: la norma giuridica; diritto oggettivo e diritto soggettivo; negozio giuridico; persone fisiche e persone giuridiche); elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica; legislazione concernente l’ordinamento e il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche, l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; c) elementi di paleografia latina, la cui conoscenza sarà dimostrata dai candidati anche attraverso la lettura di tavole scelte dalla Commissione; Prova orale facoltativa: d) lettura e interpretazione senza alcun sussidio, di un testo in lingua moderna, a scelta del candidato, diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto la prova obbligatoria. Entro il limite dei cinque decimi previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili, per non oltre due decimi ciascuna, le seguenti categorie di titoli: a) diplomi rilasciati dalla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma, diplomi universitari attestanti il compimento di corsi di specializzazione nel campo della bibliografia e della biblioteconomia e della paleografia latina e greca nonché della paleografia musicale e della papirologia, e diplomi rilasciati da scuole di archivistiche statali, dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, dalla Pontificia Scuola di paleografia diplomatica e archivistica; b) effettivi servizi lavorativi lodevolmente prestati nelle biblioteche statali e non statali per un periodo non minore di sei mesi e idoneità riportata in precedenti concorsi per la carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali; c) pubblicazioni nel campo delle discipline paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; valutazione della prova facoltativa orale di lingua.

11. Votazioni aggiuntive per i concorsi delle carriere di concetto ed esecutiva. In aggiunta alla votazione complessiva di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione esaminatrice dispone, nei concorsi per l’ammissione a posti nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva, di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lavorativi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di 6 mesi.

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